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"Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza"
Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione; Vista la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza; Vista la legge 24 aprile
1998, n. 128; Visto il decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; Visto l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio
1999; Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; E m a n a
il seguente decreto legislativo: art.
1.
Definizioni 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato
nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a
distanza. art.
2.
Campo di applicazione 1. Il presente decreto si
applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e'
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a
beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta. art.
3.
Informazioni per il consumatore 1. In tempo utile, prima
della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve
ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui
al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono
essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di
transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di
comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo
commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena
di nullità del contratto. 4. Nel caso di
utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo
richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa
lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4. art.
4.
Conferma scritta delle informazioni 1. Il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo
a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata
o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e'
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i
detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il
consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del
fornitore cui poter presentare reclami. art.
5.
Esercizio del diritto di recesso 1. Il consumatore ha
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna
penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni
lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora
cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 2. Nel caso in cui il
fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il
termine per l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Salvo diverso accordo
tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso
previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto
dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie. 4. Il diritto di recesso
si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione
scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 5. Qualora sia avvenuta
la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le
modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni
lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute
dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del
presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al
mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di
recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del
presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo
possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il
fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di
un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore,
dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E'
fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati. art.
6.
Esecuzione del contratto 1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha
trasmesso l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata
esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla
indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il
fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al
rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della
fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere
eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e
qualità equivalenti o superiori. art.
7.
Esclusioni 1. Gli articoli 3, 4, 5 e
il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. art.
8.
Pagamento mediante carta 1. Il consumatore può
effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le
modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. 2. L'istituto di
emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti
dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore. art.
9.
Fornitura non richiesta 1. E' vietata la
fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa
ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento. 2. Il consumatore non e'
tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. art.
10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza 1. L'impiego da parte di
un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax,
richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di
comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal
fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. art.
11.
Irrinunciabilità dei diritti 1. I diritti attribuiti
al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E'
nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente
decreto. 2. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni
di tutela previste dal presente decreto legislativo. art.
12.
Sanzioni 1. Fatta salva
l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il
fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10
del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del
diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di
particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge
24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale. art.
13.
Azioni collettive 1. In relazione alle
disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei
consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge
30 luglio 1998, n. 281. art.
14.
Foro competente 1. Per le controversie
civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la
competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. art.
15.
Disposizioni transitorie e finali 1. Il contratto a
distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo. 2. Fino alla emanazione
di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le
disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente
decreto legislativo. 3. Il presente decreto
legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato
I Tecniche di comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza
indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato
II Servizi finanziari di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono
in particolare:
i servizi di
investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di
società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE. |
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