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Friday February 10th 2012

In Italia 3.600 richieste di risarcimento da un’etichetta musicale tedesca

In Italia 3.600 richieste di risarcimento da un'etichetta musicale tedesca“Avete scaricato la nostra musica, dovete pagare 330 euro”, firmato Peppermint Jam Records. E’ più o meno di questo tono la lettera che stanno ricevendo in questi giorni migliaia di persone in Italia. E il Garante ha deciso di costituirsi in giudizio, per difendere la privacy delle persone coinvolte nella vicenda.

L’importante decisione è stata presa in seguito alla denuncia avanzata da alcune associazioni di consumatori (Adiconsum e Altroconsumo) che hanno denunciato all’Autorità la richiesta di risarcimento per aver scaricato, con i sistemi peer-to-peer, un singolo brano di uno dei loro artisti.

Ma è il modo orwelliano con cui la casa discografica si è procurata gli indirizzi IP dei ‘colpevoli’ ad aver fatto rizzare le antenne al Garante della privacy. “La Peppermint – spiegano all’Adiconsum – ha chiesto a una società svizzera di software, la Logistep Ag, di individuare attraverso un programma, usato anche dalla polizia polacca, gli indirizzi in rete delle persone che scaricano musica. Una volta ottenuti gli IP, si sono rivolti al tribunale di Roma chiedendo di poter avere i nominativi corrispondenti dai provider italiani. Il tribunale in prima istanza ha negato il consenso, mandando una richiesta al Garante della privacy, che non ha dato risposta. In seconda istanza, sempre senza nessun riscontro dal Garante, il tribunale ha invece dato parere positivo. I provider sono quindi stati obbligati a fornire i nominativi dei loro clienti”.

A questo punto entrano in scena due giovani avvocati dello studio legale altoatesino Mahlknecht & Rottensteiner che, tramite raccomandata, invitano migliaia di persone a pagare 330 euro (a parziale risarcimento di “ipotetici” danni), con la promessa di non ripetere più l’illecito (pena altri 10.000 euro di ‘multa’), per evitare che la Peppermint “provveda a sporgere denuncia/querela penale e a intraprendere le azioni civili…”.

“I risultati della Logistep non sono affatto ‘una prova’ – spiegano da Altroconsumo -, la prova va valutata in contraddittorio e davanti al giudice. Inoltre, proprio perché l’IP identifica un pc (in molti casi neanche quello, pensiamo soltanto alle reti Wi-fi) e non chi lo usa, la responsabilità non può essere addossata automaticamente al proprietario e neanche è possibile costringerlo (ammesso che sia in grado di dirlo) a rivelare chi usa il suo computer o a dedurre la colpevolezza da un eventuale diniego”.

“La decisione del Garante – si legge nella nota dell’organismo di tutela – nasce dalla volontà di verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali”. Inoltre l’Autorità ha deciso di richiedere a diverse società interessate e a gestori telefonici tutti gli elementi utili per una piena valutazione del caso”.

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